Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 24/06/2003 n. 182

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione

g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33

n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazio ne, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera

a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

4. Le regioni, sulla base di metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, le disposizioni occorrenti affinchè gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo Decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.». 4-bis. (Comma abrogato).

-L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da Legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

-Per la direttiva 2000/59/CE vedi note alle premesse. (Art. 5) Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto

b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta

c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonchè l'indicazione delle aree non idonee

d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara

f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe

g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta

h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate

i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti

l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento

m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano

n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto

o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto

p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta

q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti

r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Allegato II (Art. 14, comma 1) Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei residui di carico da fornire agli utenti del porto.

1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente

a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina

c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria

d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti pro dotti dalle navi e dei residui di carico

e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti

f) la descrizione delle procedure per il conferimento

g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione

h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli im pianti portuali di raccolta. (Art. 6) Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto.

1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO.

2. Stato di bandiera.

3. Ora presunta di arrivo (ETA).

4. Ora presunta di partenza (ETD).

5. Precedente porto di scalo.

6. Porto di scalo successivo.

7. Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave.

8. Intendete conferire tutti ..../ alcuni ..../ nessuno ..../(*) dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio della nave. Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre. Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne. Tipo Rifiuti da conferire m3 Capacità di stoccaggio massima dedicata m3 Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m3 Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo m3

- Oli usati

- Fanghi

- Acqua di sentina

- Altro (specificare)

- Rifiuti

- Rifiuti alimentari

- Rifiuti alimentari di cui al Decreto ministeriale 22/05/2001

- Rifiuti sanitari

-Plastica

- Altro (specificare)

- Residui associati al carico (*) (specificare)

- Residui al carico (1) (specificare) (1) Può trattarsi di stime. (*) Contrassegnare la casella Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli stati di approdo e per gli altri scopi connessi con le ispezioni.

2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all’art. 6, comma 3. Io sottoscritto ……………………………..……………….dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti. Data ………………………… Ora ………………………….. Firma …………………………….. (Articoli 8 e 10) Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10

1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo

a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonchè essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave

b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

4. Per garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.

 

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